
Si tratta di un contributo economico che il governo ha stabilito di concedere alle famiglie, composte da cittadini italiani o comunitari residenti, con tre o più figli minori.
Chi può richiederlo?
Chi è cittadino italiano residente o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (soggiornanti in Italia da almeno 5 anni e con carta di soggiorno) o ai titolari dello status di rifugiati politici. Chi è genitore di tre o più figli minori.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere compilata sugli appositi moduli di seguito allegati o da ritirare presso lo sportello dei Servizi Generali alla Persona e alla Comunità allegando l'Attestazione ISEE relativa al nucleo familiare.
L'Assegno verrà erogato dall'INPS ogni 6 mesi, sulla base dei dati trasmessi dal Comune.
Il diritto decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni di Legge.
Qualora il requisito della presenza di almeno tre figli minori si verifichi successivamente al primo gennaio, il diritto decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è perfezionato.
Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, oppure dal primo gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'ISE.
Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che modifica i requisiti.
L'assegno non costituisce un reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS.