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Assegno di maternità

E’ un contributo economico che il Governo ha stabilito di concedere alle mamme, nei primi mesi dopo la nascita di un figlio (Art.74 del D.Lgs.151/2001). La domanda di concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione.

Chi ne ha diritto
Hanno diritto all’assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno di cui all’art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che non beneficiano dell’indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopracitato D. Lgs. N. 151/2001 in mancanza della donna, hanno diritto all’assegno, i soggetti di cui all’art. 11 comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000.

Modalità di presentazione della domanda 
La domanda dovrà essere compilata sugli appositi moduli da ritirare presso lo sportello dei Servizi Generali alla Persona e alla Comunità allegando l'Attestazione ISEE relativa al nucleo familiare.

L’assegno viene corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione ed è riconosciuto anche nei casi di affidamento preadottivo e di adozione.

 
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