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Passaporto

Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica. Il passaporto viene rilasciato e rinnovato dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Il passaporto elettronico istituito con il Decreto del Ministero degli Esteri del 29 novembre 2005 prevede l’instalazione di un microprocessore RF/ID di prossimità (chip) , installato nella copertina del passaporto, contente i dati biometrici dei cittadini. Nel chip verranno memorizzate: l'immagine del volto; le impronte digitali del dito indice di ogni mano; i codici informatici per la protezione e la inalterabilità dei dati; già presenti sul supporto cartaceo relative al passaporto ed al titolare; le informazioni necessarie per renderne possibile la lettura da parte degli organi di controllo.

Dal 22 aprile 2010 la Questura di Bologna ed i Commissariati di competenza procedono al rilascio del passaporto previa acquisizione dell'impronta digitale, avviando così la seconda fase del progetto sul passaporto elettronico. Tutti i cittadini richiedenti, inclusi i minori di età superiore ai dodici anni, dovranno recarsi gli uffici sopracitati per la rilevazione dell'impronta digitale.

La documentazione da presentare:

  • domanda per il rilascio;
  • un documento di riconoscimento valido;
  • 2 foto formato tessera identiche e recenti di cui una autenticata (l'autenticazione può essere fatta presso lo Sportello del Cittadino o presso la Questura)
  • 1 marca per concessioni governative di € 40,29 per passaporto. Dal 1 settembre 2007 si utilizzeranno esclusivamente i contrassegni telematici.
  • la ricevuta del'attestazione del pagamento di € 42,50 che va effettuato sul conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. La causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico. Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.

Se chi richiede il passaporto ha figli minori, anche non conviventi, è necessario che entrambi i genitori firmino, presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione, la dichiarazione di figli minori.
Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto.

Rinnovo e proroga:
Dal 2003 la legge ha elevato a dieci anni la validità del passaporto, eliminando l'obbligo del rinnovo quinquennale. Per chi avesse fatto il passaporto prima di quella data è possibile prorogare la durata fino ad un massimo di 10 anni dalla data del rilascio. Per il rinnovo del passaporto è necessario presentare la domanda e il vecchio passaporto.

Duplicato del passaporto
Se il passaporto è stato smarrito, rubato o se le pagine sono esaurite, è possibile richiederne uno nuovo che avrà una validità di dieci anni. Se la domanda viene presentata a seguito di smarrimento o di furto è necessario allegare la relativa denuncia. Se si richiede il nuovo passaporto per deterioramento, è necessario consegnare il vecchio passaporto.

Il passaporto del minore
Con l’approvazione del Decreto Legge 135/2009, dal 25 novembre 2009 sono entrati in vigore alcuni importanti cambiamenti sul rilascio dei passaporti; anche in Italia è diventato obbligatorio il passaporto individuale per i minori che dovranno avere quindi il proprio passaporto.
La possibilità di iscrizione del minore sul documento del genitore (o tutore o altra persona delegata ad accompagnarli) non è più prevista. Inoltre, la durata temporale del passaporto varia a seconda dell'età del minore:

  • 3 anni per i minori da zero a tre anni ;
  • 5 anni per i minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni.

- Fino a 16 anni nel caso in cui sia iscritto nel passaporto del genitore o di chi ne fa le veci (fino alla scadenza del documento stesso a prescindere dall'età del minore, purché il documento sia stato rilasciato prima del 25 novembre 2009).

Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati o divorziati). Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso viene richiesto il nulla osta del giudice tutelare.
Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto.
I minori di 10 anni che utilizzano il passaporto individuale devono comunque viaggiare con uno dei genitori o con chi ne fa le veci.

Dove:
I soli uffici abilitati al rilascio del passaporti sono le Questure ed i Commissariati di Pubblica sicurezza, pertanto le istanze di rilascio dovranno essere presentate personalmente dai richiedenti, per consentire il rilevamento delle impronte, esclusivamente presso l'Ufficio Passaporti della Questura ed i Commissariati Sezionali e Distaccati.

 
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