L'imposta comunale sugli immobili è un'imposta proporzionale e diretta sul patrimonio immobiliare istituita a decorrere dal 1° gennaio 1993 ed applicabile sino al 31/12/2011 per gli anni di imposta 2011 e precedenti
L'ICI deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiterusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- dai concessionari di aree demaniali.
Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.
Le disposizioni normative e le scadenze previste per gli anni antecedenti al 2012 sono a disposizione presso l'Ufficio Tributi
RAVVEDIMENTO
I contribuenti che hanno omesso in tutto o in parte il pagamento, se la violazione non gli è già stata contestata o non è iniziata un'attività amministrativa accertatrice, possono sanare l'omissione secondo le seguenti modalità:
1) PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI CON SCADENZA DI LEGGE ANTERIORE AL 01.02.2011
- RAVVEDIMENTO BREVE entro 30 giorni dalla commissione della violazione, eseguendo il versamento deltributo omesso con la maggiorazione a titolo di sanzione ridotta del 2,5% oltre il pagamento degli interessi nella misura in vigore (2,5% dal 01.01.2004 al 31.12.2007; 3,00% dal 01.01.2008; 1,00% dal 01.01.2010 al 31.12.2010 e 1,5% dal 01.01.2011);
- RAVVEDIMENTO LUNGO oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
all'anno nel corso del quale é stata commessa la violazione, ovvero, entro il termine di un anno se non è
previsto obbligo di dichiarazione versando i tributi omessi e la sanzione ridotta del 3% oltre gli interessi
nella misura in vigore (2,5% dal 01.01.2004 al 31.12.2007; 3,00% dal 01.01.2008; 1,00% dal 01.01.2010
al 31.12.2010 e 1,5% dal 01.01.2011).
2) PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI CON SCADENZA DI LEGGE DOPO IL 01.02.2011
- RAVVEDIMENTO SPRINT (D.L. 98/2011 APPLICABILE DAL 06.07.2011) da effettuarsi entro quattordici giorni e non oltre 30 giorni dalla scadenza con sanzioni pari allo 0,2 % per ogni giorno di ritardo secondo lo schema sotto riportato, oltre gli interessi nella misura in vigore (2,5% dal 01.01.2004 al 31.12.2007; 3,00% dal 01.01.2008; 1,00% dal 01.01.2010 al 31.12.2010 e 1,5% dal 01.01.2011).
| Giorno di ritardo | Sanzione | Giorno di ritardo | Sanzione |
|---|
| 1 | 0,2 % | 8 | 1,6 % |
| 2 | 0,4 % | 9 | 1,8 % |
| 3 | 0,6 % | 10 | 2,0 % |
| 4 | 0,8 % | 11 | 2,2 % |
| 5 | 1,0 % | 12 | 2,4 % |
| 6 | 1,2 % | 13 | 2,6 % |
| 7 | 1,4 % | 14 | 2,8 % |
- RAVVEDIMENTO BREVE da effettuarsi a partire dal quindicesimo giorno ed entro il trentesimo giorno dalla scadenza con sanzioni pari al 3 % oltre gli interessi nella misura in vigore (2,5% dal 01.01.2004 al 31.12.2007; 3,00% dal 01.01.2008; 1,00% dal 01.01.2010 al 31.12.2010 e 1,5% dal 01.01.2011).
- RAVVEDIMENTO LUNGO oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale é stata commessa la violazione, ovvero, entro il termine di un anno se non è previsto obbligo di dichiarazione versando i tributi omessi e la sanzione ridotta del 3,75% oltre gli interessi nella misura in vigore (2,5% dal 01.01.2004 al 31.12.2007; 3,00% dal 01.01.2008; 1,00% dal 01.01.2010 al 31.12.2010 e 1,5% dal 01.01.2011).