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Licenza di pesca

L’esercizio della pesca nelle acque interne, è subordinato al possesso della licenza di pesca, valida per tutto il territorio nazionale. La licenza di pesca è strettamente personale ed ha la validità di sei anni decorrenti dalla data di rilascio.

L’esercizio della pesca non e’ consentito quando il pescatore, anche se munito di licenza, non e’ in regola con il versamento dei relativi tributi regionali.
La ricevuta del versamento deve essere esibita, unitamente alla licenza, ad ogni richiesta del personale di vigilanza. Il versamento è valido per un periodo di 365 giorni, decorrenti dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza, e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.

Requisiti:

  • essere residenti nel Comune di Minerbio;
  • per i minori di tredici anni non è necessaria la licenza di pesca se la pesca viene esercitata con l'uso della sola canna e se accompagnati da un maggiorenne in possesso di tale documento. Ai minori di 18 anni si rilascia la licenza a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela del minore.

Cosa occorre:

  • domanda in bollo;
  • due fotografie formato tessera, uguali e recenti;
  • una marca da bollo da applicare sulla licenza;
  • ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale € 22,72 (bollettino di conto corrente postale intestato alla Regione Emilia Romagna n.116400);
  • restituzione della licenza di pesca scaduta, in caso di rinnovo del libretto;
  • documento di riconoscimento.

Dove:
Sportello del Cittadino

Altre notizie:
I pescatori che intendono esercitare la pesca nelle zone classificate “D” e la pesca ai salmonidi in acque classificate “C” devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture, in distribuzione presso i Comuni territorialmente interessati o presso le Associazioni piscatorie.