Coronavirus: dal 28 novembre nuova ordinanza in Emilia-Romagna

Il Presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini, ha rinnovato, con alcune modifiche, le misure già in vigore ai sensi dell'ordinanza del 12 novembre 2020: mascherina indossata sempre, nei festivi e prefestivi restano chiusi...
Data:

27 novembre 2020

Tempo di lettura:

3 min

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Il Presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini, ha rinnovato, con alcune modifiche, le misure già in vigore ai sensi dell'ordinanza del 12 novembre 2020: mascherina indossata sempre, nei festivi e prefestivi restano chiusi centri commerciali e grandi strutture di vendita, aperte quelle medie, ripartono i corsi di formazione solo in forma individuale.

Queste misure sono valide per l'intero territorio regionale sono valide dal 28 novembre fino al 3 dicembre

-Mascherine obbligatorie sempre non appena fuori di casa
Fuori dall’abitazione, l’uso della mascherina è sempre obbligatorio. Fanno eccezione i bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina stessa, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti si ritrovino nella stessa incompatibilità. Nel caso poi di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive.

-Attività sportiva nelle aree verdi, non consentita nei nei centri storici e nelle aree affollate. E’ consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili, rispettando però sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. In ogni caso, non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate.

-Consumazione alimenti e bevande vietata in area pubblica o aperta al pubblico. Dalle 15 alle 18, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, in posti regolarmente collocati. La consumazione di alimenti e bevande è poi vietata su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che, come al punto precedente, seduti in posti regolarmente collocati sia all’interno che all’esterno dei locali.

-Nei negozi ed esercizi di vendita di generi alimentari una sola persona per nucleo familiare
Negli esercizi di vendita di generi alimentari l’accesso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

-Stop ai mercati in assenza di regole precise fissate dai Comuni

-Stop a esercizi commerciali insediati nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi
Nei giorni festivi e prefestivi gli esercizi commerciali insediati nell’ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali sono chiusi al pubblico, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole

-Stop a grandi strutture di vendita non insediate all'interno dei centri commerciali
Nei giorni festivi e prefestivi le grandi strutture di vendita non insediate all’interno di centri commerciali, aree commerciali integrate e poli funzionali, sono chiuse al pubblico, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti per la cura e l’igiene della persona e per l’igiene della casa, degli articoli di cartoleria e cancelleria, tabacchi ed edicole

- Scuole, nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica al chiuso, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato; Tale misure viene prudenzialmente introdotta nell’attesa di nuove e ulteriori indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale.

- I corsi di formazione, di qualunque genere o natura, organizzati da soggetti sia pubblici che privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, fatti salvi quelli in forma individuale che possono svolgersi in presenza.


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Ultimo aggiornamento pagina: 27/11/2020 17:28:31

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