Dpcm 24 ottobre 2020: stop a cinema, teatri e chiusura di bar e ristoranti alle 18

Firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il Dpcm 24 ottobre 2020, con cui si introducono nuove restrizioni per limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Le misure introdotte riguardano prevalentemente lo stop all' attività di...
Data:

26 ottobre 2020

Tempo di lettura:

5 min

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Firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il Dpcm 24 ottobre 2020, con cui si introducono nuove restrizioni per limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Le misure introdotte riguardano prevalentemente lo stop all' attività di cinema, teatri e sale da concerto e gli orari di apertura di bar, ristoranti, gelaterie e pasticceria prevista dal lunedì alla domenica dalle 5 alle 18. Reintrodotta la modalità di didattica a distanza al 75% per le scuole superiori, chiusura di palestre e piscine. Sono sconsigliati gli spostamenti se non strettamente necessari per motivi di lavoro, salute, studio.

Le principali misure valide fino al 24 novembre:

  • Spostamenti : è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

  • Scuola: l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, mentre per le scuole superiori sono previste forme flessibili, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per almeno il 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00

  • Ristoranti, bar e attività di servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti; nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

         Sospese le attività nelle sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso

  • Fiere e congressi: sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
  • Sport: è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento.
  • Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP). Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici

  • Cinema, teatri e concerti: sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

  • Pubbliche amministrazioni: le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
  • Luoghi di culto e funzioni religiose: l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
  • Può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00 di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, con possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Continua a rimanere in vigore l'obbligo di mascherina in luoghi chiusi e all'aperto. È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Viene inoltre "fortemente raccomandato" l'utilizzo dei dispositivi "anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi".

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Ultimo aggiornamento pagina: 04/11/2020 16:35:38

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