Dal 1° settembre obbligo di green pass per trasporti, scuola e università

Da mercoledì 1° settembre l'obbligo di green pass viene esteso anche a trasporti, scuola e università. Novità sono previste per chi dovrà viaggiare in aereo, treno, autobus, nave e traghetto e per il personale di scuola e università e per gli...
Data:

1 settembre 2021

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2 min

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Da mercoledì 1° settembre l'obbligo di green pass viene esteso anche a trasporti, scuola e università. Novità sono previste per chi dovrà viaggiare in aereo, treno, autobus, nave e traghetto e per il personale di scuola e università e per gli studenti universitari. Le misure si aggiungono a quelle già in vigore dal 6 agosto, quando è stato introdotto l'obbligo di green pass per ristoranti e bar al chiuso, piscine e stadi.

Le modalità di utilizzo della certificazione verde Covid-19 sono stabilite nel Decreto legge approvato il 22 luglio dal Consiglio dei Ministri, norma che proroga inoltre al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e definisce nuovi criteri per la colorazione delle regioni.


Dal 1° settembre 2021, inoltre, il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno esibire la Certificazione verde Covid-19. Sempre a decorrere dal primo settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

-viaggiare in aereo
-navi e traghetti per il trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti -marittimi nello Stretto di Messina;
-treni impiegati Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
-autobus adibiti a servizi di trasporto di persone che collegano più di due regioni, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta già dal 6 agosto per:
-Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
-Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
-Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
-Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
-Sagre e fiere, convegni e congressi;
-Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
-Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
Concorsi pubblici.

Dal 1° luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen..

Per viaggiare in Europa ed entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:
-aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni
oppure esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.

La certificazione è disponibile sulle App "Immuni" o "Io", oppure accedendo al proprio Fascicolo sanitario elettronico o sul web inserendo i dati rischieti sul sito dedicato www.dgc.gov.it




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Ultimo aggiornamento pagina: 01/09/2021 13:44:43

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