Descrizione
Da sabato 27 febbraio si estende a tutta la Città metropolitana di Bologna, e quindi ai 55 comuni che ne fanno parte, la zona arancione scuro. Lo prevede la nuova ordinanza regionale mirata a tutelare la salute dei cittadini e contenere il virus Covid-19 che il presidente Stefano Bonaccini firmerà oggi, 26 febbraio.
Queste in sintesi le restrizioni (ulteriori rispetto a quelle già in vigore per la zona arancione) previste dall’ordinanza regionale valide fino al 14 marzo:
Spostamenti
- vietati sia in entrata che in uscita dal proprio comune sia all’interno del medesimo territorio, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita. Rimane sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- possibilità di recarsi in comuni limitrofi solo per particolari necessità, (come ad esempio per l’acquisto di prodotti che nel proprio comune sono introvabili).
- Escluse anche visite a parenti e amici una volta al giorno, anche all’interno del proprio comune, salvo le situazioni di necessità.
- Non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private e quelli dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
Scuola (misure valide da lunedì 1 marzo)
- in presenza solo Servizi educativi 0-3 anni e Scuole dell’Infanzia
- a distanza al 100% per tutte le altre scuole di ogni ordine e grado e le Università
- Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata
Attività economiche
- consentite quelle permesse nelle zone arancioni su tutto il territorio nazionale.
- I datori di lavoro pubblici sono tenuti a limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono la presenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Sport
- sospesi eventi e competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, così come l’attività sportiva svolta nei centri sportivi all’aperto.
- consentito lo svolgimento di attività sportiva solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto.
- Possibile svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Queste le misure previste per le zone arancioni ancora valide
Attività commerciali
• Aperte le attività al dettaglio a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni
• nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
• È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
• La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 18 per i bar (esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle 22 per i ristoranti, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Trasporto
• a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
Impianti sciistici
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
Sport, palestre, piscine
• Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori..
• Lo svolgimento degli sport di contatto (il cui elenco è stato definito con provvedimento del Ministro dello Sport) è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
Spostamenti
- vietati sia in entrata che in uscita dal proprio comune sia all’interno del medesimo territorio, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita. Rimane sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- possibilità di recarsi in comuni limitrofi solo per particolari necessità, (come ad esempio per l’acquisto di prodotti che nel proprio comune sono introvabili).
- Escluse anche visite a parenti e amici una volta al giorno, anche all’interno del proprio comune, salvo le situazioni di necessità.
- Non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private e quelli dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
Scuola (misure valide da lunedì 1 marzo)
- in presenza solo Servizi educativi 0-3 anni e Scuole dell’Infanzia
- a distanza al 100% per tutte le altre scuole di ogni ordine e grado e le Università
- Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata
Attività economiche
- consentite quelle permesse nelle zone arancioni su tutto il territorio nazionale.
- I datori di lavoro pubblici sono tenuti a limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono la presenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Sport
- sospesi eventi e competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, così come l’attività sportiva svolta nei centri sportivi all’aperto.
- consentito lo svolgimento di attività sportiva solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto.
- Possibile svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Queste le misure previste per le zone arancioni ancora valide
Attività commerciali
• Aperte le attività al dettaglio a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni
• nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
• È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
• La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 18 per i bar (esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle 22 per i ristoranti, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Trasporto
• a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
Impianti sciistici
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
Sport, palestre, piscine
• Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori..
• Lo svolgimento degli sport di contatto (il cui elenco è stato definito con provvedimento del Ministro dello Sport) è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
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Ultimo aggiornamento pagina: 26/02/2021 09:09:26