Descrizione
L’Emilia-Romagna torna arancione a partire da domenica 21 febbraio: è quanto stabilito dal Ministro della Salute Roberto Speranza con l’ordinanza del 19 febbraio.
Restano inoltre valide fino al 5 marzo, su tutto il territorio nazionale, le misure di contenimento del contagio da Covid-19 stabilite con il DPCM del 14 gennaio e il divieto di spostamento tra regioni.
Queste le principali misure in vigore nel nostro territorio dal 21 febbraio:
Spostamenti
• coprifuoco dalle 22 alle 5
Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o motivi di salute. Tali spostamenti devono essere giustificati compilando l'autodichiarazione.
•Sono consentiti gli spostamenti solo all'interno del proprio comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
• È consentito spostarsi in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, fra le ore 05 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
• Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Scuola
• L’attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
• Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza.
Attività commerciali
• Aperte le attività al dettaglio a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni
• nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
• È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
• La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 18 per i bar e fino alle 22 per i ristoranti, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Trasporto
• a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
Impianti sciistici
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, CIP e/o dalle rispettive federazioni .
Sport, palestre, piscine
• È consentito svolgere attività sportiva o motoria individuale all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici (se aperti).
•Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, si fa presente che il DCPM del 14 gennaio 2021, in relazione alla mobilità nelle cosiddette zone arancioni, specifica che sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio per il rientro al proprio domicilio, nonché per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune di residenza.
• È consentito spostarsi in Comuni limitrofi per recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, in caso di assenza di tali strutture nel Comune di residenza.
• Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori.
• L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
• Lo svolgimento degli sport di contatto (il cui elenco è stato definito con provvedimento del Ministro dello Sport) è sospeso.
Teatri, cinema, spettacoli, eventi
• sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
• Sono vietate le fiere di qualunque genere, le sagre e eventi analoghi.
Restano inoltre valide fino al 5 marzo, su tutto il territorio nazionale, le misure di contenimento del contagio da Covid-19 stabilite con il DPCM del 14 gennaio e il divieto di spostamento tra regioni.
Queste le principali misure in vigore nel nostro territorio dal 21 febbraio:
Spostamenti
• coprifuoco dalle 22 alle 5
Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o motivi di salute. Tali spostamenti devono essere giustificati compilando l'autodichiarazione.
•Sono consentiti gli spostamenti solo all'interno del proprio comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
• È consentito spostarsi in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, fra le ore 05 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
• Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Scuola
• L’attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
• Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza.
Attività commerciali
• Aperte le attività al dettaglio a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni
• nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
• È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
• La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 18 per i bar e fino alle 22 per i ristoranti, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Trasporto
• a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
Impianti sciistici
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, CIP e/o dalle rispettive federazioni .
Sport, palestre, piscine
• È consentito svolgere attività sportiva o motoria individuale all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici (se aperti).
•Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, si fa presente che il DCPM del 14 gennaio 2021, in relazione alla mobilità nelle cosiddette zone arancioni, specifica che sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio per il rientro al proprio domicilio, nonché per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune di residenza.
• È consentito spostarsi in Comuni limitrofi per recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, in caso di assenza di tali strutture nel Comune di residenza.
• Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori.
• L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
• Lo svolgimento degli sport di contatto (il cui elenco è stato definito con provvedimento del Ministro dello Sport) è sospeso.
Teatri, cinema, spettacoli, eventi
• sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
• Sono vietate le fiere di qualunque genere, le sagre e eventi analoghi.
Musei, biblioteche
• Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei, biblioteche e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
Sale da ballo, discoteche e feste
• restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
• Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei, biblioteche e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
Sale da ballo, discoteche e feste
• restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
Sale giochi
• sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
Convegni e congressi
• sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Luoghi di culto e funzioni religiose
• L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
• Sono vietate le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.
• In Emilia-Romagna è consentita l'apertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.
Resta l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono esonerati:
a) le persone che stanno svolgendo attività sportiva;
b) i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
• sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
Convegni e congressi
• sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Luoghi di culto e funzioni religiose
• L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
• Sono vietate le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.
• In Emilia-Romagna è consentita l'apertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.
Resta l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono esonerati:
a) le persone che stanno svolgendo attività sportiva;
b) i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
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Ultimo aggiornamento pagina: 22/02/2021 12:02:43