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Validità della carta d’identità cartacea dopo il 3 agosto 2026: regole e utilizzi consentiti

Validità della carta d’identità cartacea dopo il 3 agosto 2026: regole e utilizzi consentiti
Data:

10 luglio 2026

Tempo di lettura:

1 min

Tipologia

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Descrizione

In vista dell'approssimarsi del 3 agosto 2026, data in cui le carte d'identità cartacee cesseranno di essere valide, è intervenuto il Decreto Legge 108/2026 che ha previsto i casi in cui il documento cartaceo conserva la sua efficacia in ambito nazionale al fine di non determinare interruzioni nei servizi resi al cittadino dalla Pubblica Amministrazione o dai privati e di consentire l'esercizio dei diritti fondamentali o l'accesso ai servizi essenziali.

Il predetto Decreto prevede che nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026, per i quali la carta d'identità cartacea è già stata acquisita ai fini dell'identificazione delle parti contraenti, non è necessario procedere alla sostituzione fino alla data di scadenza fissata all'atto dell'emissione delle carta.

Inoltre, in questa fase di transizione dal documento cartaceo a quello elettronico e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, il documento di identità in formato cartaceo, non scaduto, potrà continuare ad essere utilizzato quando si renda necessario procedere al riconoscimento ai fini dell'esercizio dei diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, per la consegna di posta, per la notifica di atti giudiziari, per il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro alla pensione nonchè nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi.

In nessun caso, il documento cartaceo potrà essere utilizzato per l'espatrio dopo il 3 agosto 2026.


Si ricorda che nel territorio nazionale la funzione di riconoscimento è svolta da altri documenti quali la patente nautica, il libretto di pensione, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, oltre ovviamente al passaporto che è destinato ad esercitare la facoltà di espatrio.

A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 10/07/2026 09:06:36

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