A chi è rivolto

A tutti i cittadini.

Descrizione

A) Accesso civico “semplice” (Art. 5, comma 1, D.Lgs. n.33/2013)
E' il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l’Ente ne abbia omesso la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale.

B) Accesso civico "generalizzato" (Art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - FOIA)
E’ uno strumento di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, consistente nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'Ente ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo pubblicazione ai sensi del primo comma del D. Lgs. n.33/2013, nel rispetto, comunque, dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal successivo art. 5-bis.
I limiti all'accesso civico generalizzato stabiliti dall'art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 sono i seguenti:
1.
L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2
. L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3.
Il diritto di accesso civico generalizzato, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Come fare

A) Accesso civico “semplice” (Art. 5, comma 1, D.Lgs. n.33/2013)
La richiesta può essere presentata tramite posta elettronica al Responsabile della trasparenza al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.minerbio@cert.provincia.bo.it

B) Accesso civico "generalizzato" (Art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - FOIA)
La presentazione delle istanze può avvenire utilizzando la modulistica sotto riportata:
- a mezzo posta o fax, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente, o direttamente presso tali uffici;
oppure:
- per via telematica osservando le seguenti modalità:
- sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
- trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
- sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità.

Cosa serve

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato.

Cosa si ottiene

A) Accesso civico “semplice” (Art. 5, comma 1, D.Lgs. n.33/2013)
La pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito istituzionale dell’Ente.

B) Accesso civico "generalizzato" (Art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - FOIA)
Un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine che viene sospeso nel caso siano individuati soggetti controinteressati, i quali hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare una motivata opposizione all'accesso.

Tempi e scadenze

A) Accesso civico “semplice” (Art. 5, comma 1, D.Lgs. n.33/2013)
Entro 30 gg.

B) Accesso civico "generalizzato" (Art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - FOIA)
Entro 30 gg. Il termine viene sospeso nel caso siano individuati soggetti controinteressati, i quali hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare una motivata opposizione all'accesso.

Costi

A) Accesso civico “semplice  
Nessun costo.

B) Accesso civico "generalizzato"
Nessun costo.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Segreteria del Sindaco e Affari Generali

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Condizioni di servizio 1° settore.pdf [.pdf 101,66 Kb - 16/01/2024 - 01/09/2025]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

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Ultimo aggiornamento pagina: 01/09/2025 12:27:58

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