Cremazione
Informazione sulla cremazione e sulla dispersione/affido delle ceneri
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Servizio attivo
A chi è rivolto
CREMAZIONE
La domanda può essere presentata dal coniuge o parente del defunto anche tramite un loro incaricato (addetto Impresa di Onoranze Funebri), ovvero inoltrata a mezzo posta.
DISPERSIONE DELLE CENERI
Persona autorizzata alla dispersione delle ceneri:
- persona indicata per volontà del defunto;
in mancanza, nel seguente ordine:
- coniuge;
- figli;
- in mancanza di coniuge e di figli altri familiari aventi diritto;
- esecutore testamentario;
- legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto;
- personale appositamente autorizzato dal comune che esercita l’attività funebre
- persona indicata per volontà del defunto;
in mancanza, nel seguente ordine:
- coniuge;
- figli;
- in mancanza di coniuge e di figli altri familiari aventi diritto;
- esecutore testamentario;
- legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto;
- personale appositamente autorizzato dal comune che esercita l’attività funebre
Descrizione
Sotto riportate le modalità per procedere con la cremazione, dispersione ceneri o affidamento.
Come fare
CREMAZIONE
La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune di decesso; può essere presentata personalmente dal coniuge o parente del defunto, anche tramite un loro incaricato (addetto Impresa di Onoranze Funebri), ovvero inoltrata a mezzo posta. Alla richiesta di cremazione sono allegati tutti i documenti comprovanti:
-la volontà del defunto di essere cremato;
-il certificato del medico nescroscopo dal quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure il nulla osta dell’autorità giudiziaria.
La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune di decesso; può essere presentata personalmente dal coniuge o parente del defunto, anche tramite un loro incaricato (addetto Impresa di Onoranze Funebri), ovvero inoltrata a mezzo posta. Alla richiesta di cremazione sono allegati tutti i documenti comprovanti:
-la volontà del defunto di essere cremato;
-il certificato del medico nescroscopo dal quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure il nulla osta dell’autorità giudiziaria.
DISPERSIONE DELLE CENERI
La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune del luogo di decesso oppure:
a) Comune di residenza del defunto, qualora il decesso sia avvenuto in altra Regione;
b) Comune ove sono già state tumulate le ceneri.
Se concorrono le condizioni tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione, oppure con domanda distinta.
La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune del luogo di decesso oppure:
a) Comune di residenza del defunto, qualora il decesso sia avvenuto in altra Regione;
b) Comune ove sono già state tumulate le ceneri.
Se concorrono le condizioni tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione, oppure con domanda distinta.
Luoghi dove svolgere la dispersione nell’ambito del territorio regionale
- area cimiteriale appositamente individuata;
- area privata, aperta e con il consenso del proprietario (è vietata la dispersione nei centri abitati);
- in natura (nei tratti liberi da natanti e manufatti): mare; lago; fiume.
- area privata, aperta e con il consenso del proprietario (è vietata la dispersione nei centri abitati);
- in natura (nei tratti liberi da natanti e manufatti): mare; lago; fiume.
AFFIDO PERSONALE DELLE CENERI
Modalità di presentazione della domanda per l’affido personale delle ceneri
La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto.
Se concorrono le condizioni tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione.
La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto.
Se concorrono le condizioni tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione.
Provvedimento di affido
L’atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell’ambito territoriale del comune che lo ha adottato, in ragione del fatto che le prescrizioni dal medesimo dettate all’affidatario non possono che risultare applicabili in quello specifico ambito territoriale. Pertanto, ove l’affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro luogo, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.
Consegna delle ceneri
Le ceneri sono consegnate da parte del gestore del crematorio cimiteriale mediante processo verbale (art. 81 D.P.R. 285/1990), previa verifica:
- dell’atto di autorizzazione all’affido personale;
- dell’atto di autorizzazione al trasporto delle ceneri.
L’atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell’ambito territoriale del comune che lo ha adottato, in ragione del fatto che le prescrizioni dal medesimo dettate all’affidatario non possono che risultare applicabili in quello specifico ambito territoriale. Pertanto, ove l’affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro luogo, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.
Consegna delle ceneri
Le ceneri sono consegnate da parte del gestore del crematorio cimiteriale mediante processo verbale (art. 81 D.P.R. 285/1990), previa verifica:
- dell’atto di autorizzazione all’affido personale;
- dell’atto di autorizzazione al trasporto delle ceneri.
SPARGIMENTO CENERI NEL CIMITERO DI MINERBIO E CA DE FABBRI
Area spargimento ceneri
L'Amministrazione Comunale, all'interno del Cimitero di Minerbio e del Cimitero di Cà de Fabbri, ha individuato un'area denominata "Giardino delle Rimembranze" in cui disperdere le ceneri di coloro che scelgono la cremazione e che lasciano apposite disposizioni testamentarie. Tale intervento si inquadra nei provvedimenti normativi sia nazionali, sia regionali che prevedono la realizzazione di un'area destinata a tale scopo in almeno un cimitero di ogni Comune.
L'Amministrazione Comunale, all'interno del Cimitero di Minerbio e del Cimitero di Cà de Fabbri, ha individuato un'area denominata "Giardino delle Rimembranze" in cui disperdere le ceneri di coloro che scelgono la cremazione e che lasciano apposite disposizioni testamentarie. Tale intervento si inquadra nei provvedimenti normativi sia nazionali, sia regionali che prevedono la realizzazione di un'area destinata a tale scopo in almeno un cimitero di ogni Comune.
Cosa serve
CREMAZIONE
Forma della volontà espressa in vita dal defunto
- disposizione testamentaria;
- iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
- in mancanza volontà manifestata dal coniuge;
- in difetto volontà manifestata dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
- disposizione testamentaria;
- iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
- in mancanza volontà manifestata dal coniuge;
- in difetto volontà manifestata dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
DISPERSIONE DELLE CENERI
Forma della volontà espressa in vita dal defunto
La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:
- disposizione testamentaria;
- dichiarazione autografa ( da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);
- dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali ( funzione esercitata da un ampio spettro di persone, per esempio: notaio, segretario comunale, ecc. )
- dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: la direttiva regionale di cui alla delibera della Giunta n. 10 del 10 gennaio 2005, ammette che possa ritenersi valida tale forma di manifestazione di volontà, in analogia a quanto avviene per la cremazione; i "congiunti" (coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori) possono, quindi, esprimere la volontà del defunto di dispersione delle proprie ceneri nonché del luogo della dispersione mediante dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblico ufficiale .La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli art. 21 e 38 DPR. 445/2000.
- disposizione testamentaria;
- dichiarazione autografa ( da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);
- dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali ( funzione esercitata da un ampio spettro di persone, per esempio: notaio, segretario comunale, ecc. )
- dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: la direttiva regionale di cui alla delibera della Giunta n. 10 del 10 gennaio 2005, ammette che possa ritenersi valida tale forma di manifestazione di volontà, in analogia a quanto avviene per la cremazione; i "congiunti" (coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori) possono, quindi, esprimere la volontà del defunto di dispersione delle proprie ceneri nonché del luogo della dispersione mediante dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblico ufficiale .La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli art. 21 e 38 DPR. 445/2000.
AFFIDO PERSONALE DELLE CENERI
Forma della volontà espressa in vita dal defunto
La volontà del defunto di affidare le proprie ceneri a specifica persona, deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:
- disposizione testamentaria;
- dichiarazione autografa ( da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);
- dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: la direttiva regionale ammette che possa ritenersi valida tale espressione in analogia a quanto avviene per la cremazione; i "congiunti" (coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori) previo accordo di tutti gli stessi nell’individuazione dell’affidatario unico, possono, quindi, esprimere la volontà del defunto di affidamento delle ceneri mediante dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblico ufficiale .La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli art. 21 e 38 DPR. 445/2000.
La volontà del defunto di affidare le proprie ceneri a specifica persona, deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:
- disposizione testamentaria;
- dichiarazione autografa ( da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);
- dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: la direttiva regionale ammette che possa ritenersi valida tale espressione in analogia a quanto avviene per la cremazione; i "congiunti" (coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori) previo accordo di tutti gli stessi nell’individuazione dell’affidatario unico, possono, quindi, esprimere la volontà del defunto di affidamento delle ceneri mediante dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblico ufficiale .La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli art. 21 e 38 DPR. 445/2000.
SPARGIMENTO CENERI NEI CIMITERI DI MINERBIO
Per poter spargere le ceneri presso il Giardino delle Rimembranze occorre presentare apposita richiesta all'Ufficio Servizi Cimiteriali.
Cosa si ottiene
La sepoltura presso i cimiteri di Minerbio e Ca' de' Fabbri o l'affido dell'urna.
Tempi e scadenze
I tempi variano a seconda dei procedimenti richiesti.
Costi
La domanda di cremazione, la domanda di dispersione, la domanda di affido personale delle ceneri e i relativi provvedimenti di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell’imposta di bollo. Se l’autorizzazione è rilasciata in più originali, l’imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Cimiteriali
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Modulistica
Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 15/05/2025 14:21:43
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