Cessione di fabbricato
Per tutti i contratti di affitto, vendita o comodato registrati presso l'Agenzia delle Entrate, non è più necessario presentare la cessione di fabbricato.
In tutti i casi di cessione di fabbricato o porzione di esso non soggetta a registrazione del contratto permane quindi l'obbligo della comunicazione che deve essere presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza locale (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco), entro 48 ore dalla consegna dell'immobile. La data deve essere quella in cui il cessionario consegue l'effettiva disponibilità dell'immobile.
La comunicazione di ospitalità (art. 7 D.lgs. 286/1998)
Continua ad essere obbligatorio l'obbligo di comunicazione entro le 48 ore stabilito dall'art. 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero per coloro che ospitano cittadini stranieri od apolidi.