L'unione civile di fronte a pubblico ufficiale.
I diritti e doveri che discendono dall'unione civile sono identici a quelli previsti dagli artt. 143 e 144 del Codice Civile per il matrimonio, con esclusione dell'obbligo di fedeltà:
•Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
•Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Sostanzialmente identica anche la disciplina del regime patrimoniale, in base alla quale il regime legale è la comunione dei beni, salvo diversa scelta delle parti.
Il giudice preferisce, in caso di amministrazione di sostegno, il partner ed il medesimo può promuovere giudizio per inabilitazione o interdizione.
In caso di morte le indennità devono corrispondersi alla parte dell'unione civile.
Si applicano le stesse disposizioni in materia di successione tra i coniugi.
Scioglimento dell’Unione Civile
Secondo la legge, l’unione civile si scioglie a causa di morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti, oppure per volontà delle parti.
Se le parti decidono di sciogliere l’unione civile, non è previsto il regime intermedio della separazione.
E' necessaria una manifestazione di volontà che attribuisce una data certa all'inizio del periodo di riflessione e funge da condizione di procedibilità per avviare qualsiasi successiva azione di scioglimento.
La sua funzione è quella di far partire l'arco temporale (minimo tre mesi) per il successivo accordo di scioglimento. Una volta resa resta efficace sine die e consente alle parti di attivarsi per lo scioglimento dell'unione anche a distanza di anni.
La manifestazione di volontà allo scioglimento deve essere resa innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune in cui l'Unione è stata costituita o trascritta.
Trascorsi i tre mesi, potrà essere sottoscritto l'accordo in Comune da riconfermare non prima di 30 giorni.
La manifestazione di volontà può essere resa anche disgiuntamente, ciò non significa che le parti possano presentarsi all'ufficiale di stato civile separatamente in momenti diversi.
Qualora la manifestazione di volontà non sia congiunta, la parte che rende la dichiarazione deve aver preventivamente comunicato all'altra parte (con raccomandata con ricevuta di ritorno) la volontà di sciogliere l'unione.
Chi decide di presentarsi da solo all'ufficiale di Stato Civile ha l'onere di provare documentalmente di aver preventivamente comunicato la propria intenzione all'altro partner.