L'art. 12 della Legge n. 162 del 10 novembre 2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo consensuale di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
• Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. A tale scopo vengono considerati solo i figli di entrambi i coniugi.
• L'accordo potrà contenere la previsione di un assegno di divorzio che un coniuge deve versare all'altro periodicamente (sono esclusi patti di trasferimento patrimoniale o il versamento di una somma di denaro una tantum).
• I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio devono essere verificati in base alla nuova Legge n. 55 del 6 maggio 2015 entrata in vigore il 26 maggio 2015.
DIVORZIO BREVE E REGIME PATRIMONIALE (MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE 6/5/2015 N. 55)
Con la legge 6 maggio 2015 n. 55, art. 1 (GU n. 107 del 11/05/2015) entrata in vigore 26/05/2015 è stato introdotto il c.d. “divorzio breve”, cioè la possibilità di ottenere il divorzio dopo un breve periodo di tempo di separazione personale.
I 3 anni previsti dalla legge 898 dell'1 dicembre 1970 sono stati accorciati nel seguente modo:
• 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
• 6 mesi dalla sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, purché ci si stata l'omologazione;
• 6 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile;
• 6 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo con l'assistenza di avvocati (Convenzione Negoziata Assistita).
La nuova legge (art. 2) ha introdotto modifiche anche al regime patrimoniale dei coniugi, prevedendo lo scioglimento della comunione legale:
• Dalla data di autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente nel caso di separazione giudiziale (ordinanza del Presidente del Tribunale);
• Dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione, purché omologato, nel caso di separazione consensuale